Post by Dott. Adolfo RenziLeggo con amarezza i Vs. commenti.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 53 Pubblicità in materia sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di
pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata,
nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue
qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti
televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi
televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54 Informazione sanitaria
L'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della
pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra
strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e
discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e
controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio
dell'Ordine provinciale competente per territorio sulla base di
principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi
corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati,
spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed
evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale
o della struttura nella quale opera.
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***@lurker.no-ip.info
"Gli uomini son fatti com'i fiaschi, o son pieni
di vento, o di belletti, o d'acque profumate,
o son fiascacci da pisciarvi drento"
Galileo Galilei