LoStaff .
2017-04-01 16:07:59 UTC
Il Ministero della Salute non paga i danni da vaccino : altro che 631 casi ci
sono 8000 pratiche riconosciute non pagate !
Il senatore Centinaio della Lega Nord :
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029067.htm#
con lAtto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638
chiede al Ministro della Salute come mai 8000 casi di danneggiati da vaccino ed
emotrasfusi non sono stati mai indennizzati. Vediamo la interrogazione e la
risposta del ministro, fonte :
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=907247
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638 Atto n. 4-03638 .
Pubblicato il 17 marzo 2015, nella seduta n. 411 Risposta pubblicata
Al Ministro della salute.
Premesso che:
con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale
ordinario di Milano X sezione civile ha condannato il Ministero della salute a
corrispondere un risarcimento ai familiari di Lorenzo Di Pietro deceduto a
seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per
un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un
ricovero presso il policlinico san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro
stradale;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da
corrispondere ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni,
vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto
l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;
la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce
con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali la responsabilità del
Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C a seguito di
trasfusione;
il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a
causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi
di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se accertati con sentenze
definitive;
i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai
Governi che si sono succeduti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei
fondi destinati a tali risarcimenti;
considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più
riprese al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità
del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici;
a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è
seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno
dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno
maturando,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi,
nell'ambito di propria competenza, affinché venga dato immediato adempimento
alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei
danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.
----------------------------------------------------------------------------------------------
risposta del ministro .
fonte :
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindispr&leg=17&id=937854
Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-03638
Risposta all'interrogazione n. 4-03638 Fascicolo n.94
Risposta. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,
riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto
a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato.
Tale beneficio è riconosciuto a seguito dellaccertamento del nesso causale tra
linfermità e la trasfusione di sangue infetto, o la somministrazione di
emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria da parte della commissione
medica ospedaliera competente per territorio, e limporto è parametrato alla
gravità del danno.
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000,
le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle
Regioni, ad eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione Siciliana che
rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il Ministero della salute gestisce in
via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono
complessivamente circa 16.000 indennizzi.
Lart. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha previsto la
corresponsione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, che già beneficiano
dellindennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Lindennizzo
aggiuntivo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a 6 volte
la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210 per
le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, a 5 volte per le categorie quinta e sesta, e a 4 volte
per le categorie settima e ottava. Il Ministero della salute è competente
all'erogazione di tale beneficio per i soggetti residenti su tutto il territorio
nazionale.
Alla data del 31 marzo 2015, i beneficiari dellindennizzo aggiuntivo, in quanto
riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sono 609, mentre vi sono
22 soggetti che ne hanno beneficiato, ma la cui posizione è stata chiusa a
seguito di decesso.
Nel corso degli anni, si è determinato un notevole incremento del contenzioso,
dovuto principalmente a 2 fattori che hanno inciso sullattività diretta alla
liquidazione dei titoli di condanna. Lindennizzo di cui allart. 1 della legge
n. 210 consta, infatti, di 2 componenti: un importo fisso ex lege e lindennità
integrativa speciale. Sul tema della rivalutabilità o meno della componente
dellindennizzo denominata indennità integrativa speciale si sono confrontati
per anni, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, orientamenti di segno
opposto.
A seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte costituzionale, che ha
dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 11, commi 13 e 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva il comma 2
dellart. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto dellindennità
integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione, si è
determinato a partire dal dicembre 2011, e per tutto il 2012, 2013 e 2014, un
considerevole incremento del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero
e avente ad oggetto proprio la rivalutazione dell'indennità integrativa
speciale, ormai riconosciuta dalla Consulta e su cui anche lAvvocatura dello
Stato ha ritenuto non più opportuna alcuna difesa. Conseguenza di tale
situazione è che tutti i giudizi instaurati o i decreti ingiuntivi proposti si
sono tradotti in condanne per il Ministero.
Il trend di crescente contenzioso è stato determinato, sempre negli stessi anni,
da un ulteriore fattore. Per giurisprudenza, avallata dalla suprema Corte di
cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei
giudizi in materia di legge n. 210 del 1992, anche quando la competenza
amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle Regioni, a cui il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito
le relative competenze e, sul punto, lAvvocatura dello Stato ha ritenuto non
più utile difendersi. Entrambi questi fattori hanno concorso alla formazione di
un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire.
Per far fronte a tale situazione, è stato definito un progetto, di durata
biennale, al fine di provvedere all'esecuzione delle sentenze e dei decreti
ingiuntivi di condanna notificati negli anni 2012-2014, che riguardano la
corresponsione dellindennizzo ex art. 1 della legge n. 210, la rivalutazione
dell'indennità integrativa speciale e il risarcimento dei danni.
Il Ministro della salute LORENZIN.
sono 8000 pratiche riconosciute non pagate !
Il senatore Centinaio della Lega Nord :
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029067.htm#
con lAtto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638
chiede al Ministro della Salute come mai 8000 casi di danneggiati da vaccino ed
emotrasfusi non sono stati mai indennizzati. Vediamo la interrogazione e la
risposta del ministro, fonte :
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=907247
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03638 Atto n. 4-03638 .
Pubblicato il 17 marzo 2015, nella seduta n. 411 Risposta pubblicata
Al Ministro della salute.
Premesso che:
con ordinanza n. 11375/2012 non appellata e quindi definitiva, il tribunale
ordinario di Milano X sezione civile ha condannato il Ministero della salute a
corrispondere un risarcimento ai familiari di Lorenzo Di Pietro deceduto a
seguito delle complicazioni derivate dall'aver contratto epatite C per
un'emotrasfusione cui il medesimo era stato sottoposto in occasione di un
ricovero presso il policlinico san Matteo di Pavia in conseguenza di un sinistro
stradale;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da
corrispondere ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni,
vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto
l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno irreversibile;
la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 17685 del 2011 ricostruisce
con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali la responsabilità del
Ministero in relazione ai casi di contagio di epatite C a seguito di
trasfusione;
il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a
causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi
di solidarietà propri di uno Stato civile, per di più se accertati con sentenze
definitive;
i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai
Governi che si sono succeduti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei
fondi destinati a tali risarcimenti;
considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più
riprese al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità
del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici;
a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è
seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno
dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno
maturando,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adoperarsi,
nell'ambito di propria competenza, affinché venga dato immediato adempimento
alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei
danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto.
----------------------------------------------------------------------------------------------
risposta del ministro .
fonte :
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindispr&leg=17&id=937854
Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-03638
Risposta all'interrogazione n. 4-03638 Fascicolo n.94
Risposta. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,
riconosce ai soggetti che a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati hanno riportato danni irreversibili, il diritto
a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato.
Tale beneficio è riconosciuto a seguito dellaccertamento del nesso causale tra
linfermità e la trasfusione di sangue infetto, o la somministrazione di
emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria da parte della commissione
medica ospedaliera competente per territorio, e limporto è parametrato alla
gravità del danno.
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000,
le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle
Regioni, ad eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione Siciliana che
rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il Ministero della salute gestisce in
via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono
complessivamente circa 16.000 indennizzi.
Lart. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha previsto la
corresponsione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, che già beneficiano
dellindennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Lindennizzo
aggiuntivo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a 6 volte
la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210 per
le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, a 5 volte per le categorie quinta e sesta, e a 4 volte
per le categorie settima e ottava. Il Ministero della salute è competente
all'erogazione di tale beneficio per i soggetti residenti su tutto il territorio
nazionale.
Alla data del 31 marzo 2015, i beneficiari dellindennizzo aggiuntivo, in quanto
riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sono 609, mentre vi sono
22 soggetti che ne hanno beneficiato, ma la cui posizione è stata chiusa a
seguito di decesso.
Nel corso degli anni, si è determinato un notevole incremento del contenzioso,
dovuto principalmente a 2 fattori che hanno inciso sullattività diretta alla
liquidazione dei titoli di condanna. Lindennizzo di cui allart. 1 della legge
n. 210 consta, infatti, di 2 componenti: un importo fisso ex lege e lindennità
integrativa speciale. Sul tema della rivalutabilità o meno della componente
dellindennizzo denominata indennità integrativa speciale si sono confrontati
per anni, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, orientamenti di segno
opposto.
A seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte costituzionale, che ha
dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 11, commi 13 e 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva il comma 2
dellart. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto dellindennità
integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione, si è
determinato a partire dal dicembre 2011, e per tutto il 2012, 2013 e 2014, un
considerevole incremento del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero
e avente ad oggetto proprio la rivalutazione dell'indennità integrativa
speciale, ormai riconosciuta dalla Consulta e su cui anche lAvvocatura dello
Stato ha ritenuto non più opportuna alcuna difesa. Conseguenza di tale
situazione è che tutti i giudizi instaurati o i decreti ingiuntivi proposti si
sono tradotti in condanne per il Ministero.
Il trend di crescente contenzioso è stato determinato, sempre negli stessi anni,
da un ulteriore fattore. Per giurisprudenza, avallata dalla suprema Corte di
cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei
giudizi in materia di legge n. 210 del 1992, anche quando la competenza
amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle Regioni, a cui il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito
le relative competenze e, sul punto, lAvvocatura dello Stato ha ritenuto non
più utile difendersi. Entrambi questi fattori hanno concorso alla formazione di
un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire.
Per far fronte a tale situazione, è stato definito un progetto, di durata
biennale, al fine di provvedere all'esecuzione delle sentenze e dei decreti
ingiuntivi di condanna notificati negli anni 2012-2014, che riguardano la
corresponsione dellindennizzo ex art. 1 della legge n. 210, la rivalutazione
dell'indennità integrativa speciale e il risarcimento dei danni.
Il Ministro della salute LORENZIN.
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